Gli STUDI ASSOCIATI non devono comunicare la PEC all'Agenzia delle Entrate

La comunicazione dell'indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate è da riferire ai soli professionisti persone fisiche, destinatari degli obblighi antiriciclaggio, espressamente esonerati da tale adempimento dalla risoluzione n. 88/2014 della stessa Agenzia.

A precisarlo è l'informativa 16 ottobre 2014 n. 20 del CNDCEC, che chiarisce anche i dubbi circa l'esistenza di un onere comunicativo in capo agli studi associati.

Anche gli studi associati, infatti, sono dotati di un proprio indirizzo PEC ed hanno provveduto alla relativa comunicazione all'Ordine. Tale indirizzo, tuttavia, non è confluito nell'elenco "INI-PEC", dal momento che il relativo software non è abilitato a riceverlo.

Nel caso di richiesta informazioni nei confronti di uno studio associato, quindi, l'UCIFI (Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali) o la Gdf, una volta individuato il rappresentante legale (o altro professionista dello studio), ne reperirà l'indirizzo PEC direttamente nell'elenco "INI-PEC".

Alleghiamo informativa del CNDCEC.

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