LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Dettagli e riferimenti normativi

Come si conservano le fatture elettroniche?

Il DM 17.06.2014 ha apportato radicali modifiche ai termini di conservazione elettronica dei documenti uniformando, a decorrere dal 27.06.2014, i termini di conservazione di tutti i documenti fiscalmente rilevanti.

La precedente disciplina prevedeva 2 distinti termini di conservazione:

  • per le fatture, la conservazione doveva avvenire con cadenza almeno quindicinale;
  • per gli altri documenti, la conservazione doveva avere cadenza almeno annuale.

FATTURE EMESSE DAL 27 Giugno 2014

Come conservare le fatture emesse dal 27 Giugno 2014?

Il processo di conservazione elettronica dei documenti come disposto dall'art. 3, comma 3, DM 17.06.2014 va effettuato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il termine ultimo per conservare elettronicamente i documenti è il 30.12 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Così, ad esempio, per le fatture emesse dal 01.07.2014 al 31.12.2014, il termine ultimo per la conservazione elettronica è il 30.12.2015 (infatti la dichiarazione del periodo d'imposta di riferimento va presentata entro il 30.09.2015).

FATTURE EMESSE FINO AL 26 Giugno 2014

Come conservare le fatture emesse fino al 26 Giugno 2014?

 Fino al 26.06.2014 occorre(va) fare riferimento al DM 23.01.2014, in base al quale il processo di conservazione delle fatture doveva essere effettuato con cadenza almeno quindicinale.

Considerato che il nuovo termine di conservazione previsto dal DM 17.06.2014 è entrato in vigore il 27.06.2014, mentre l'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. è "scattato" il 06.06.2014, si pongono alcune criticità operative.

Infatti, va evidenziato che in base all'art. 7, comma 3, DM 17.06.2014, le disposizioni del DM 23.01.2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al 27.06.2014.

Fatture emesse nei confronti della P.A. dal 06.06.2014 al 12.06.2014

Per le fatture emesse nei confronti della P.A. dal 06.06.2014 al 12.06.2014, si doveva tenere conto delle regole previste dal DM 23.01.2004, per cui il processo di conservazione doveva essere effettuato entro il "vecchio" termine quindicinale. Si noti, infatti, che i 15 giorni successivi al 12.06.2014 scadevano proprio il 27.06.2014, data di entrata in vigore del nuovo Decreto e quindi del nuovo termine.

Fatture emesse nei confronti della P.A. dal 13.06.2014 al 26.06.2014

Per le fatture emesse nei confronti della P.A. dal 13.06.2014 al 26.06.2014 vale il comportamento seguito dal conribuente e pertanto:

  • se il soggetto ha conservato le fatture prima del 27.06.2014 (rispettando quindi il "vecchio" termine quindicinale) dovrà far riferimento alla disciplina prevista dal DM 23.01.2004;
  • se le fatture non sono state ancora conservate in quanto il predetto termine era pendente al 27.06.2014 è possibile fruire del maggior termine (30.12.2015) previsto dal DM 17.06.2014.

RIEPILOGO PERIODI DI FATTURAZIONE

 

Data di emissione della fattura Termine per la conservazione
dal 06.06.2014 al 12.06.2014 almeno entro 15 giorni
dal 13.06.2014 al 26.06.2014
  • normativamente era possibile considerare il nuovo termine entrato in vigore il 27.06.2014, ossia entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione del periodo di imposta di riferimento (30.12.2015)
  • operativamente è possibile che gli operatori abbiano considerato il vecchio termine quindicinale
dal 27.06.2014 entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta di riferimento (30.12 dell'anno successivo)