Fattura elettronica: novità in materia di applicazione dell'IVA nelle operazioni effettuate con gli enti pubblici

L'approvazione definitiva della legge di stabilità 2015 conferma le importanti novità in materia di applicazione dell'IVA nelle operazioni effettuate con gli enti pubblici.

In particolare, si prevede che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello "split payment", che consiste nell'addebito dell'IVA in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l'operazione, ma con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente.

Si precisa sin da subito che, contrariamente a quanto previsto dal testo del disegno di legge, il sistema in questione è operativo dal 1° gennaio 2015 senza necessità di autorizzazione comunitaria, fermo restando che, se tale autorizzazione non dovesse pervenire, sarà necessario ripristinare l'applicazione ordinaria dell'IVA con tutte le problematiche che ne possono derivare.

Tecnicamente, la modifica normativa si inserisce nell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'imposta è versata dal cessionario o committente (nella qualità di soggetto passivo), con modalità e termini che saranno fissati da un apposito decreto ministeriale.

In buona sostanza, tramite il meccanismo in questione, il cedente o prestatore emette fattura con addebito d'imposta e l'acquirente o committente procede al pagamento dell'imponibile al fornitore stesso, mentre l'imposta è versata direttamente all'Erario.

Nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà, quindi, essere riportata l'indicazione che l'imposta deve essere versata dall'acquirente o committente direttamente a favore dell'Erario (ad esempio indicando "Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972").

E' evidente che con tale sistema si evita la possibilità da parte del fornitore di incassare l'imposta e di non versarla al Fisco, al pari di quanto si ottiene con il reverse charge, anche se in tale ultimo caso il soggetto che pone in essere l'operazione non esercita la rivalsa del tributo.

Lo Split payment, tuttavia, non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, per i quali l'imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari.

TEAMSYSTEM: RILASCIO PROCEDURA

In virtù della nuova normativa TeamSystem prevede un rilascio della procedura entro fine mese con le modifiche per registrare le fatture e contestualmente effettuare il giroconto dell'importo dell'IVA decurtando il debito del cliente dello stesso importo.

Per utilizzare questa nuova impostazione si suggerisce di non effettuare il passaggio in contabilità (AGGMUL) delle sole fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione del mese di gennaio c.m. in modo da eseguirlo a modifica approntata.

Il comando AGGMUL può essere, comunque, eseguito per le fatture emesse verso gli altri soggetti IVA avendo cura di escludere (dal comando) il sezionale (numerazione) utilizzato per la Pubblica Amministrazione come da seguente videata:

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