IL CREDITO DI IMPOSTA PER LO SPESOMETRO E LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

  • Artt. 21, 21-bis e 21-ter, DL n. 78/2010
  • Risoluzione Agenzia Entrate 5.1.2018, n. 2/E

Come noto, il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” ha riconosciuto, un credito d’imposta pari a € 100, per l’adeguamento tecnologico finalizzato all’invio telematico

all’Agenzia dei dati delle fatture emesse / ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA.

È altresì previsto un ulteriore credito d’imposta pari a € 50, a favore dei soggetti che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia dei corrispettivi.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli specifici codici tributo al fine dell’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti.

Tra i requisiti di accesso previsti dalla legge per avere diritto al beneficio, si annovera quello di avere avuto nell'anno precedente al costo, un volume di affari sotto i 50 mila euro.

I crediti d’imposta in esame:

non sono tassati ai fini IRPEF / IRES e IRAP;

• vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato

sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico;

• sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con il mod. F24 a decorrere dall’1.1.2018 tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline).

 Al tal fine con la Risoluzione 5.1.2018, n. 2/E, sono stati istituti i seguenti codici tributo:

6881 Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro – Art. 21-ter, comma 1

6882 Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro – Art. 21-ter, comma 3

 Nel campo “Anno di riferimento” va riportato l’anno di sostenimento del costo dell’adeguamento tecnologico (2017).

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